Il preoccupante dato sottolineato dall’Associazione CONFORMA nel corso di un’audizione parlamentare svoltasi innanzi alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati
L’audizione parlamentare di lunedì 10 giugno ha dato modo di evidenziare diversi elementi controversi che ruotano attorno alla recente approvazione del maxi emendamento al DL 32/2019, il cosiddetto “Sblocca Cantieri”, con particolare attenzione alla modifica richiesta per l’art. 26. Durante il proprio intervento, il Presidente di CONFORMA, Paolo Salza, e il Consigliere Delegato alle Costruzioni, Fabrizio Capaccioli, hanno sottolineato come la proposta di variazione dell’art. 26 del DL modifichi i criteri di verifica ai fini della validazione dei progetti, interessando anche opere di importo compreso tra i 5 e i 20 milioni di euro, fascia nella quale ricade la maggioranza delle opere realizzate in Italia.
“Se questo emendamento dovesse essere approvato anche dalla Camera dei Deputati, ci si troverebbe di fronte a una pericolosa sovrapposizione dei soggetti che commissionano, progettano e realizzano le opere con quelli incaricati del relativo controllo, andando di fatto a creare una situazione in cui il controllore finisce col controllare sé stesso” spiega Paolo Salza, Presidente di CONFORMA.
Riprendendo questo concetto, il consigliere Fabrizio Capaccioli ha ricordato come eventi recenti abbiano acceso un faro proprio sulle attività di controllo. “La verifica del progetto riveste un ruolo fondamentale a garanzia della qualità e della sicurezza dell’opera, oltre che del rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione” aggiunge Fabrizio Capaccioli. “Solo le verifiche effettuate da Organismi di ispezione di Tipo A 1 sono in grado di garantire il massimo livello di competenza, terzietà e indipendenza, perché dotati di strutture tecniche e organizzative altamente qualificate, ma soprattutto in quanto scevri da qualunque commistione con le società incaricate del progetto e dell’esecuzione dell’opera” conclude il consigliere.
1 L’Organismo di Ispezione di Tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far
parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione,
fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi
sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere
in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità.